Misure per il contrasto e il contenimento Coronavirus
In ottemperanza al decreto del presidente del Consiglio dei ministri, adottato in data 4 marzo 2020 per contrastare il diffondersi del virus COVID-19, si comunica quanto segue:
1. Ogni attività agonistica federale della Fipap, sia riguardante la pallapugno, sia qualsiasi specialità affine, comprese le attività addestrative collegiali, è sospesa fino al 3 aprile 2020, data indicata quale termine di efficacia del succitato decreto.
2. Con riferimento alle ,si evidenzia quanto segue:
a) Si invitano tutti i soggetti affiliati a rispettare, con massimo scrupolo e meticolosità, il suddetto decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 4 marzo 2020.
Si riporta, in particolare, quanto disposto dall’art. 1 comma 1 lett. c) del succitato decreto (in ambito sportivo):
«sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito, nei Comuni diversi da quelli di cui all’allegato 1 al decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, e successive modificazioni, lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della raccomandazione di cui all’allegato 1, lettera d)».
Si rammenta che l’inosservanza del decreto del presidente del Consiglio dei ministri può portare anche a responsabilità di natura penale.
b) Si intima, consequenzialziamente, di non svolgere alcuna attività (eventi, competizioni, allenamenti di atleti agonisti, sport di base e attività motorie in genere, a tutte le società affiliate alla Fipap che non predispongono, in modo tassativo e rigoroso, le misure organizzative, di prevenzione e di controllo, imposte dal citato decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 4 marzo 2020, scaricabile qui sotto:
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI